E, sotto questo profilo, il Consiglio di Stato ha precisato che “Dall’impossibilità di impugnare l’atto di incolpazione innanzi al Consiglio nazionale forense non deriva automaticamente la possibilità di impugnare i medesimi atti innanzi al giudice amministrativo. Preliminarmente, devono disattendersi i rilievi – contenuti nella memoria depositata dal ricorrente ex https://https-avvocatopenalistaro83603.blogocial.com/ricorso-in-cassazione-misterios-65664371